Statuto

 

VISUALIZZA/SCARICA LO STATUTO DEL CRAL HERA RIMINI


Statuto di Associazione “CRAL HERA RIMINI”

 

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1

E’ costituita l’associazione Ricreativa, Culturale denominata CRAL HERA Rimini. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale dell’associazione.

Art.2

L’associazione ha sede in Rimini, Via Consolare San Marino 80 e ha durata a tempo indeterminato. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria; il trasferimento dovrà essere comunicato agli enti interessati.

Art. 3

L’associazione non ha fini di lucro e assume la veste di Associazione di Promozione Sociale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

 

Principi e Scopi d’interesse Generale dell’Associazione

Art. 4

L’associazione si pone come scopo statutario e attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 e in particolare quelli indicati con le lettere:

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo;
  2. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso;
  3. t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

L’associazione inoltre opererà:

Per favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

L’associazione opera in collegamento con le strutture sindacali d’Azienda e con le strutture sindacali territoriali. L’associazione, inoltre, può partecipare a iniziative dell’Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente o con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e con gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.

Il Circolo ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano tra una programmazione territoriale delle attività  del tempo libero.

L’associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo caratteristico e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per la realizzazione dei suoi compiti il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l’affermazione della pace, dei diritti e della dignità delle persone, della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela e salvaguardia della salute, della natura e dell’ambiente, per una più elevata qualità  della vita.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e In particolare esercitare, in via principale attività d’interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l’associazione si affilia alla FITeL e può aderire a iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5

Possono essere soci dell’associazione tutti i dipendenti del Gruppo della società HERA S.p.A. e tutti i dipendenti delle società partecipate, tutte le persone residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell’Associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo dell’associazione.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma d’iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto a ottenere il rilascio della tessera e usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei successivi capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6

L’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  1. a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.
  2. d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni da esso assicurati.
  3. e) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

f) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 8

I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo e all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. b) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nell’occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

 

Organi dell’Associazione

Art. 11

Gli organi dell’associazione sono:

–          L’assemblea dei soci;

–          Il consiglio direttivo;

–          Il Presidente (o la Presidenza);

–          Il Collegio dei Sindaci (se eletto)

–          Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12

L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora e il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13

L’assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L’assemblea ordinaria dei soci:

Elegge e revoca i componenti del Direttivo;

Elegge e revoca i revisori dei conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il collegio dei probiviri quando previsti;

Approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento;

Approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento;

Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

Delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza

Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Approva il regolamento elettorale e nomina la commissione elettorale.

L’assemblea Straordinaria

Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;

Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione:

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 14

L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, l’assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

La seconda convocazione sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio  segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 consiglieri e massimo di 21, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 5 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19

Il consiglio direttivo:

– Redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

– È responsabile della gestione amministrativa;

– Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

– Redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

– Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

– Delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

– Determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

– Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili e il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano a un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto).

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.

Il collegio ha il compito di:

  1. a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
  2. b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
  3. c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
  4. d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione e al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
  5. e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

 

Patrimonio dell’Associazione

Art. 23

Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

Quote associative.

Eventuali contributi pubblici.

Eventuali contributi aziendali.

Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.

Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.

Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;

– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che L’associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25

Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

 

Scioglimento dell’Associazione

Art. 27

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 28

In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

 

Disposizioni finali

Art. 29

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia e in particolare al decreto 117/2017.

 

Il Segretario                                                                                              Il Presidente
Ceccoli Vilma                                                                                               Vinicio Arlotti